Art. 4
4 / 9Contenuti dei programmi di intervento
In vigore dal 13 ott 2007
1. Ciascun programma d'intervento individua i contenuti e le articolazioni delle attività e definisce compiutamente i seguenti elementi, che devono essere indicati nella domanda di finanziamento:
a) soggetti presentatori;
b) contenuti e obiettivi del programma, sia a livello generale che a carattere specifico per ciascuna regione e provincia autonoma co-presentatrice;
c) ambiti territoriali entro cui sono previsti gli interventi e nei quali si prevedono effetti indotti;
d) tipologia degli interventi ricompresi nel programma, connessione agli obiettivi del programma stesso ed alle finalità turistiche e livello di progettazione esistente delle eventuali opere infrastrutturali (preliminare, definitivo, esecutivo);
e) piano finanziario con evidenziazione delle quote di finanziamento regionale;
f) programma delle azioni previste;
g) modalità e strumenti previsti per la prosecuzione delle politiche di valorizzazione turistica dell'area interessata al Programma nelle fasi successive alla sua realizzazione;
h) esplicitazione di eventuali interventi suppletivi organici ai programmi;
i) scheda riassuntiva degli investimenti con l'indicazione delle specifiche destinazioni dei contributi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-07-24;158#art-4