Art. 4 · Contenuti dei programmi di intervento

Art. 4

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Contenuti dei programmi di intervento

In vigore dal 13 ott 2007
1. Ciascun programma d'intervento individua i contenuti e le articolazioni delle attività e definisce compiutamente i seguenti elementi, che devono essere indicati nella domanda di finanziamento: a) soggetti presentatori; b) contenuti e obiettivi del programma, sia a livello generale che a carattere specifico per ciascuna regione e provincia autonoma co-presentatrice; c) ambiti territoriali entro cui sono previsti gli interventi e nei quali si prevedono effetti indotti; d) tipologia degli interventi ricompresi nel programma, connessione agli obiettivi del programma stesso ed alle finalità turistiche e livello di progettazione esistente delle eventuali opere infrastrutturali (preliminare, definitivo, esecutivo); e) piano finanziario con evidenziazione delle quote di finanziamento regionale; f) programma delle azioni previste; g) modalità e strumenti previsti per la prosecuzione delle politiche di valorizzazione turistica dell'area interessata al Programma nelle fasi successive alla sua realizzazione; h) esplicitazione di eventuali interventi suppletivi organici ai programmi; i) scheda riassuntiva degli investimenti con l'indicazione delle specifiche destinazioni dei contributi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-07-24;158#art-4