Art. 2 · Attuazione degli interventi

Art. 2

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Attuazione degli interventi

In vigore dal 13 ott 2007
1. Al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo è assegnata una quota pari all'1,5 per cento della disponibilità finanziaria annualmente stabilita dall', comma 1227, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per l'esecuzione delle azioni di monitoraggio e di promozione dei programmi beneficiari del cofinanziamento, come dettagliato nella allegata Tabella 1. Tale quota non potrà superare annualmente il limite di spesa di euro 150.000,00; 2. Al fine di assicurare l'equa distribuzione sul territorio delle risorse, fatta salva la quota di cui al comma 1, la disponibilità massima attribuibile complessivamente a ciascuna regione e provincia Autonoma nella partecipazione alla realizzazione degli interventi di cui al presente regolamento è determinata a valere sulle risorse annualmente disponibili ai sensi della allegata Tabella 2.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-07-24;158#art-2