Capo V
Art. 20
20 / 22Minori stranieri accolti o presenti nello Stato
In vigore dal 9 ago 2007
1. Sono fatte salve le competenze del comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e del regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 9 dicembre 1999, n. 535, concernenti l'ingresso, il soggiorno, l'accoglienza e l'affidamento temporanei e il rimpatrio assistito dei minori accolti nell'ambito di programmi solidaristici, ovvero presenti per qualsiasi causa nel territorio dello Stato e privi di assistenza e di rappresentanza.
2. La Commissione provvede a comunicare al comitato per i minori stranieri i nominativi dei minori la cui presenza è segnalata sul territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della legge sull'adozione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-06-08;108#art-20