Art. 17 · Richieste di riesame
Capo IV

Art. 17

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Richieste di riesame

In vigore dal 9 ago 2007
1. Gli enti interessati possono presentare, a firma del legale rappresentante, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, richiesta di riesame alla Commissione contro: a) i provvedimenti di diniego di rilascio dell'autorizzazione a svolgere pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri; b) i provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'. 2. I soggetti interessati possono presentare richiesta di riesame contro le deliberazioni della Commissione relative alla autorizzazione al visto di ingresso e alle certificazioni di conformità. 3. La Commissione delibera entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta di riesame, salva l'ipotesi in cui sia necessario acquisire ulteriori elementi istruttori; in tale caso il termine è di sessanta giorni complessivi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-06-08;108#art-17