Art. 15 · Verifiche sull'attività degli enti
Capo IV

Art. 15

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Verifiche sull'attività degli enti

In vigore dal 9 ago 2007
1. La Commissione dispone verifiche periodiche sulla permanenza dei requisiti di idoneità degli enti autorizzati e sulla correttezza, trasparenza ed efficienza della loro azione con particolare riguardo alla proporzione tra gli incarichi accettati e quelli espletati. Le verifiche sono effettuate a campione in modo che tutti gli enti siano controllati nell'arco di un biennio o sulla base di segnalazioni che la Commissione ritenga rilevanti. A tal fine la Commissione può disporre l'invio in missione all'estero di componenti o di personale della segreteria tecnica, per controllare l'attività dell'ente autorizzato presso le sedi operative. 2. La Commissione, anche attraverso incontri con i rappresentanti degli enti, favorisce l'adozione di metodologie e modalità di intervento omogenee, nonché la definizione di uniformi parametri di congruità dei costi delle procedure di adozione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-06-08;108#art-15