Capo IV
Art. 14
14 / 22Modalità operative dell'ente autorizzato
In vigore dal 9 ago 2007
1. L'ente autorizzato, oltre a svolgere gli adempimenti disposti dalla legge sull'adozione:
a) tiene un registro cronologico degli incarichi conferitigli e li comunica mensilmente alla Commissione;
b) conserva la documentazione relativa agli aspiranti alla adozione;
c) trasmette al tribunale per i minorenni competente e alla Commissione la documentazione inerente la situazione degli aspiranti genitori adottivi e del minore proposto per l'adozione, con particolare riguardo alla sua condizione di abbandono, segnalando successivamente anche ai servizi ogni variazione significativa della situazione personale o familiare degli aspiranti genitori adottivi, ai fini delle valutazioni di competenza;
d) comunica tempestivamente alla Commissione ogni variazione o modifica riguardante i propri dati, l'attività ed i rappresentanti all'estero;
e) trasmette entro il 31 gennaio di ogni anno alla Commissione una relazione sulla propria attività e ulteriori dati forniti secondo uno schema predisposto dalla Commissione, nonché, entro il 30 giugno, il bilancio consuntivo;
f) segnala alla Commissione eventuali difficoltà incontrate nello svolgimento dei procedimenti amministrativi e giudiziari relativi alle adozioni all'estero;
g) partecipa alle audizioni richieste dalla Commissione;
h) segnala alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e alla Commissione eventuali situazioni familiari, successive all'adozione, che potrebbero comportare pregiudizio per il minore, informandone i servizi territorialmente competenti.
2. L'ente autorizzato è tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'ente autorizzato rende disponibili periodicamente, anche mediante proprie pubblicazioni, i dati quantitativi relativi all'attività svolta, alle modalità operative, ai costi dell'attività e alle spese per l'adozione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-06-08;108#art-14