Capo IV
Art. 12
12 / 22Accertamento dei requisiti
In vigore dal 9 ago 2007
1. Entro centoventi giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di cui all', la Commissione delibera in ordine alla corrispondenza dei requisiti dell'ente a quelli previsti dall'articolo 39-ter della legge sull'adozione. Se ricorrono particolari necessità istruttorie, i termini per la deliberazione dell'autorizzazione sono prorogati per ulteriori trenta giorni con apposito provvedimento comunicato all'ente istante per l'acquisizione di ulteriori elementi o per sanare eventuali irregolarità.
2. Con il provvedimento di autorizzazione la Commissione, tenuto conto delle risorse umane ed organizzative dell'ente:
a) indica i Paesi o le aree geografiche in cui l'ente è autorizzato ad operare, anche in considerazione del numero di enti già accreditati e degli accordi bilaterali esistenti;
b) può limitare l'autorizzazione ad operare in ambito nazionale in una o più regioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-06-08;108#art-12