Capo IV
Art. 11
11 / 22Istanza di autorizzazione
In vigore dal 9 ago 2007
1. Gli enti che intendono richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 39-ter della legge sull'adozione presentano istanza alla Commissione, sottoscritta dal legale rappresentante, secondo uno schema predisposto dalla Commissione medesima, contenente, tra l'altro, le seguenti indicazioni:
a) il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 39-ter della legge sull'adozione;
b) l'elenco e le generalità delle persone che dirigono l'ente e che operano al suo interno o vi prestano collaborazione, nonché le relative qualifiche professionali, la formazione ricevuta, le specifiche competenze, le esperienze acquisite nel settore, le qualità morali possedute. Le qualità morali possedute sono dichiarate dall'interessato, ai sensi delle vigenti disposizioni, con riferimento alla insussistenza a proprio carico di: sottoposizione a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione; condanne, ancorchè con sentenza non definitiva, per uno dei delitti indicati agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-quater e 609-quinquies del codice penale; condanne con sentenza irrevocabile a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitti non colposi. Sono fatti salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. Agli effetti della dichiarazione prevista dalla presente disposizione, si considera condanna anche l'applicazione delle pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
c) l'elenco e le generalità dei professionisti in ambito sociale, giuridico e psicologico di cui l'ente si avvale, con l'indicazione per ciascuno dell'iscrizione all'albo professionale e delle specifiche competenze nel campo dell'assistenza agli adottanti;
d) l'articolazione dell'ente sul territorio nazionale, la sede principale e le eventuali sedi periferiche, nonché i giorni e gli orari di apertura;
e) l'ambito, nazionale, interregionale o regionale, nel quale l'ente intende operare;
f) i Paesi stranieri nei quali l'ente intende agire e l'indicazione delle strutture personali e organizzative di cui intende avvalersi in ciascuno di essi;
g) le modalità operative e le attività di sostegno e di accompagnamento in favore degli aspiranti all'adozione, comprese quelle concordate con i servizi tramite appositi accordi o protocolli;
h) il costo, per ciascun Paese di operatività dell'ente, dei servizi resi per l'espletamento delle procedure adottive.
2. All'istanza di autorizzazione gli enti devono altresì allegare:
a) la dichiarazione che l'ente non ha, e si impegna a non avere, pregiudiziali di tipo ideologico, religioso, razziale o di qualsiasi altro genere nei confronti degli aspiranti alla adozione;
b) la dichiarazione contenente l'impegno a presentare annualmente alla Commissione una relazione sull'attività svolta, il bilancio consuntivo, nonché ulteriori dati forniti secondo uno schema predisposto dalla Commissione;
c) una copia dell'atto costitutivo, dal quale risulti la sede legale nel territorio nazionale e l'assenza di finalità di lucro.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in luogo dei documenti di cui ai commi 1 e 2, indicano gli atti legislativi e allegano i provvedimenti amministrativi relativi alla istituzione e disciplina dei servizi per le adozioni internazionali di cui all'articolo 39-bis della legge sull'adozione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-06-08;108#art-11