Art. 2 · Riduzione delle spese di funzionamento

Art. 2

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Riduzione delle spese di funzionamento

In vigore dal 2 ago 2007
1. Fatto salvo quanto previsto dall', comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva per i compensi e per il funzionamento degli organi collegiali, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è ridotta a decorrere dall'anno 2007 nella misura del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'entrata in vigore dello stesso decreto-legge ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto. 2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere rimodulati, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, i compensi, i gettoni di presenza e le spese di missione previsti per i componenti degli organismi medesimi, in modo da assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali.
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