Art. 2
2 / 3Pari opportunità tra donne e uomini
In vigore dal 1 ago 2007
1. I componenti degli organismi di cui all', comma 1, sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;96#art-2