Art. 2 · Pari opportunità tra donne e uomini

Art. 2

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Pari opportunità tra donne e uomini

In vigore dal 1 ago 2007
1. I componenti degli organismi di cui all', comma 1, sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;96#art-2