Art. 3 · Disposizioni finanziarie

Art. 3

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Disposizioni finanziarie

In vigore dal 27 lug 2007
1. Dall'attuazione del presente provvedimento, tenuto conto anche degli effetti derivanti, ai sensi dell'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dalla soppressione delle commissioni e degli organismi già operanti presso questo Ministero e non menzionati nell', nonché di corrispondenti riduzioni delle spese sostenute rispetto a quelle sostenute nel 2005 relativamente alle commissioni ed organismi che comportano soltanto costi indiretti a carico dell'amministrazione, deriva una riduzione della spesa complessiva sostenuta dal citato Ministero non inferiore al trenta per cento di quella sostenuta nell'anno 2005 per le finalità di cui all'articolo 29, comma 1, del citato decreto-legge n. 223 del 2006. 2. A tale fine, fermo restando quanto previsto dall', comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui al presente provvedimento, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto. 3. In particolare, i gettoni di presenza, le indennità o qualsiasi altro compenso comunque denominato spettante a coloro che, a qualsiasi titolo, compongono i comitati e gli organismi indicati all', sono rideterminati con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da assicurare il conseguimento degli effetti finanziari di cui al comma 1.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;92#art-3