Art. 8 · Commissione interministeriale di valutazione in materia di biotecnologie

Art. 8

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Commissione interministeriale di valutazione in materia di biotecnologie

In vigore dal 21 lug 2007
1. La Commissione interministeriale di valutazione in materia di biotecnologie, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, è composta dal Direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute o da un suo sostituto, che la presiede, da rappresentanti dei Ministeri interessati e da esperti di comprovata competenza scientifica, così suddivisi: a) un rappresentante designato dal Ministro della salute; b) un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; c) un rappresentante designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; d) un rappresentante designato dal Ministro dello sviluppo economico; e) un rappresentante designato dal Ministro dell'interno; f) un rappresentante designato dal Ministro dell'università e della ricerca; g) un rappresentante designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; h) un esperto designato dal Ministro della salute; i) un esperto designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; l) un esperto designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; m) un esperto designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale; n) due esperti designati dall'Istituto superiore di sanità; o) due esperti designati dall'Agenzia nazionale per la protezione ambientale; p) un esperto designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile; q) due esperti designati dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro. 2. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 1, è nominato un membro supplente di comprovata esperienza e competenza. 3. La Commissione di cui al comma 1 è integrata da un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con facoltà di delega. 4. Sono abrogati i commi 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 14 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206.
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