Art. 3
3 / 11Commissione consultiva per i biocidi
In vigore dal 21 lug 2007
1. La Commissione consultiva per i biocidi di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, è composta dai seguenti membri o dai loro sostituti:
a) il direttore della direzione generale dei farmaci e dispositivi medici del Ministero della salute che la presiede;
b) due rappresentanti del Ministero della salute competenti per materia;
c) due rappresentanti del Ministero della salute per gli aspetti sanitari e tossicologici;
d) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli aspetti ambientali ed ecotossicologici;
e) due rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità per gli aspetti chimici, biochimici e tossicologici;
f) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico per gli aspetti in materia di produzione industriale e di tutela dei consumatori;
g) un rappresentante del Ministero del lavoro e della politiche sociali per gli aspetti di igiene e sicurezza sul lavoro;
h) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca per le problematiche connesse con la ricerca scientifica;
i) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per gli aspetti relativi alla pesca ed all'acquacoltura.
2. Le funzioni di segreteria sono svolte a cura del Ministero della salute.
3. Con decreto del Ministro della salute sono nominati i componenti della Commissione ed i loro sostituti.
4. La Commissione si riunisce in seduta plenaria, di norma, quattro volte l'anno.
5. Sono abrogati i commi 1, 2, e 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;86#art-3