Art. 3 · Commissione consultiva per i biocidi

Art. 3

3 / 11

Commissione consultiva per i biocidi

In vigore dal 21 lug 2007
1. La Commissione consultiva per i biocidi di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, è composta dai seguenti membri o dai loro sostituti: a) il direttore della direzione generale dei farmaci e dispositivi medici del Ministero della salute che la presiede; b) due rappresentanti del Ministero della salute competenti per materia; c) due rappresentanti del Ministero della salute per gli aspetti sanitari e tossicologici; d) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli aspetti ambientali ed ecotossicologici; e) due rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità per gli aspetti chimici, biochimici e tossicologici; f) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico per gli aspetti in materia di produzione industriale e di tutela dei consumatori; g) un rappresentante del Ministero del lavoro e della politiche sociali per gli aspetti di igiene e sicurezza sul lavoro; h) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca per le problematiche connesse con la ricerca scientifica; i) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per gli aspetti relativi alla pesca ed all'acquacoltura. 2. Le funzioni di segreteria sono svolte a cura del Ministero della salute. 3. Con decreto del Ministro della salute sono nominati i componenti della Commissione ed i loro sostituti. 4. La Commissione si riunisce in seduta plenaria, di norma, quattro volte l'anno. 5. Sono abrogati i commi 1, 2, e 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;86#art-3