Art. 2 · Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive

Art. 2

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Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive

In vigore dal 24 nov 2010
1. Continua ad operare per la durata indicata nell' e nella composizione indicata nei commi 2 e 3 la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive di cui all' della legge 14 dicembre 2000, n. 376, di seguito denominata: "Commissione". 2. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 NOVEMBRE 2010, N. 183. 3. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive. 4. Sono abrogati i commi 3, 4 e 5 dell' della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;86#art-2