Art. 2
2 / 3Riduzione della spesa del Nucleo per il supporto tecnico alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici
In vigore dal 20 lug 2007
1. È confermato e continua ad operare il Nucleo per il supporto tecnico alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, di seguito denominato: «Nucleo», istituito ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144.
2. I componenti del Nucleo possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata dell'organismo stesso.
3. Fermo restando quanto previsto dall', comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva del Nucleo, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, è ridotta del 30 per cento rispetto all'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;85#art-2