Art. 4 · Durata

Art. 4

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Durata

In vigore dal 19 lug 2007
1. Gli organismi di cui agli durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, gli organismi di cui agli presentano una relazione sull'attività svolta al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione della loro perdurante utilità e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. 3. I componenti degli organismi di cui agli durano in carica fino alla scadenza del termine di durata degli stessi e possono essere confermati una sola volta, nel caso di proroga della durata degli organismi.
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