Art. 5
5 / 12Alto Commissario per la lotta alla contraffazione e Comitato tecnico di supporto
In vigore dal 6 lug 2007
1. È confermato e continua ad operare l'Alto commissario per la lotta alla contraffazione di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
2. L'Alto commissario per la lotta alla contraffazione svolge i compiti attribuiti dal comma 1 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e dal comma 1 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
3. L'Alto commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico.
4. L'Alto commissario si avvale di due Vice alto commissario, nominati dal Ministro dello sviluppo economico.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di composizione e di funzionamento dell'Alto commissario e quelle di organizzazione generale dell'Ufficio di cui al comma 3 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
6. Il Comitato tecnico previsto dal comma 2 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dall' della legge 11 marzo 2006, n. 81, costituito con decreto ministeriale 18 ottobre 2006, opera quale organismo di supporto all'Alto commissario per la lotta alla contraffazione, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2.
7. Il Comitato tecnico di cui al comma 6 è costituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, con il quale viene altresì individuato il relativo Coordinatore.
8. Il Comitato tecnico è composto da non più di 10 unità scelte tra i magistrati amministrativi, contabili e ordinari, gli avvocati dello Stato, i professori universitari ordinari e gli avvocati del libero foro, nonché tra esperti di particolare e comprovata qualificazione in materia, ivi compresi quelli di cui alla legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni.
9. I compensi dell'Alto commissario, dei Vice alto commissario e dei componenti del Comitato sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
10. Sono abrogati:
a) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
b) il comma 4 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dall' della legge 11 marzo 2006, n. 81.
11. Il primo periodo del comma 235 dell' della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è soppresso.
12. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole da: "composto da non più di 10 unita" a: "n. 146, e successive modificazioni" sono soppresse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;78#art-5