Art. 2
2 / 12Osservatorio unico per il monitoraggio delle attività produttive
In vigore dal 6 lug 2007
1. È istituito l'Osservatorio unico per il monitoraggio delle attività produttive, nel quale sono accorpati l'Osservatorio siderurgico di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, l'Osservatorio per il monitoraggio delle attività produttive, di cui al decreto del Ministro delle attività produttive in data 5 maggio 2004, l'Osservatorio per il settore chimico, di cui al decreto dei Ministro delle attività produttive in data 12 maggio 1997, e l'Osservatorio del sistema moda, di cui al decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 1998.
2. L'Osservatorio unico attende alla rilevazione e all'esame dei dati riguardanti l'andamento generale delle attività produttive ed i diversi settori produttivi e di mercato, compresi il settore chimico ed il sistema moda, con il controllo dell'evoluzione delle capacità produttive, degli investimenti e dell'occupazione nelle diverse aree territoriali interessate e con lo svolgimento degli altri compiti specificamente previsti dall'articolo 1-bis del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481.
3. L'Osservatorio unico è composto da non oltre venticinque unità.
4. L'Osservatorio unico è costituito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento con decreto del Ministro dello sviluppo economico, con il quale vengono altresì definite le modalità di funzionamento e di organizzazione dei lavori nonché i servizi di supporto dell'Osservatorio, articolato in sezioni specializzate riferite alle aree di attività degli organismi accorpati, con presenza paritaria di rappresentanti delle amministrazioni, di gruppi di categoria e di esperti.
5. I compensi dei componenti sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. La determinazione dei compensi riguarda i componenti che già ne beneficiano secondo le vigenti disposizioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;78#art-2