Art. 9 · Soppressione di organismi
Capo II

Art. 9

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Soppressione di organismi

In vigore dal 30 giu 2007
1. Ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono soppressi i seguenti organismi operanti presso il Ministero delle comunicazioni: a) la Commissione per l'assetto radiotelevisivo di cui all'articolo 32-quater, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 30 maggio 1999, n. 300; b) l'unità organizzativa del forum internazionale per lo sviluppo delle comunicazioni nel Mediterraneo per i compiti previsti dalla «Dichiarazione di Palermo» del 30 giugno 2000, di cui all'articolo 32-quater, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 30 maggio 1999, n. 300, e successive modificazioni. 2. Sono conseguentemente abrogate le seguenti disposizioni: a) l', comma 4, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422; b) le lettere b) e d) del comma 4 dell'articolo 32-quater del decreto legislativo 30 maggio 1999, n. 300, e successive modificazioni; c) la lettera b) del comma 2, dell' del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
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