Art. 9 · Durata e relazione di fine mandato
Capo II

Art. 9

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Durata e relazione di fine mandato

In vigore dal 15 ago 2007
1. Gli organismi di cui al presente regolamento durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. 2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, gli organismi di cui al presente regolamento presentano una relazione sull'attività svolta al Ministro dell'economia e delle finanze, che trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis, del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità degli organismi e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da disporsi con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti degli organismi restano in carica fino alla scadenza del termine di durata degli stessi e possono essere confermati una sola volta, nel caso di proroga della durata. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 maggio 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Santagata, Ministro per l'attuazione del programma di Governo Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione De Castro, Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2007 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 246
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