Art. 5 · Comitato generale per i giochi
Capo II

Art. 5

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Comitato generale per i giochi

In vigore dal 15 ago 2007
1. Il Comitato generale per i giochi, previsto dall', comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, continua ad operare, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 2. Il Comitato è costituito da: a) il Ministro dell'economia e delle finanze o un Sottosegretario di Stato da questi delegato, con funzioni di Presidente; b) il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con funzioni di Vice Presidente; c) un rappresentante del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; d) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato; e) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali; f) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; g) un rappresentante del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive; h) il presidente del CONI o un suo delegato; i) il presidente dell'UNIRE o un suo delegato; l) esperti, di comprovata professionalità, in materia di giochi, tributaria o amministrativa, fino ad un massimo di cinque. 3. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e le funzioni di segreteria sono svolte da tre appartenenti all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 4. Fermo restando quanto previsto dall', comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i compensi dei componenti del Comitato e della Segreteria sono determinati con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in misura tale da assicurare la riduzione di spesa del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. 5. Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la presenza di almeno cinque componenti. Ogni decisione del Comitato è adottata a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 6. Sono abrogati: a) l'articolo 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107; b) 1', comma 1, quinto e settimo periodo, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; c) l', comma 12, del decreto-legge 24 marzo 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 200; d) all', comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, le parole: «con il quale sono altresì stabiliti i compensi per i membri del Comitato diversi da quelli che ne fanno parte in ragione del loro ufficio. Il Comitato è presieduto dal Ministro ovvero da un suo delegato ed è composto dai membri previsti dalle disposizioni vigenti, dal direttore generale dell'Amministrazione autonoma e da cinque persone di elevata esperienza professionale, anche in ragione del loro ufficio»; e) ogni altra norma incompatibile con il presente articolo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;114#art-5