Art. 2 · Composizione dell'Osservatorio per l'infanzia e l'adolescenza

Art. 2

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Composizione dell'Osservatorio per l'infanzia e l'adolescenza

In vigore dal 7 ago 2007
1. L'Osservatorio, presieduto dal Ministro delle politiche per la famiglia e dal Ministro della solidarietà sociale, è composto da: a) un rappresentante per ciascuna delle seguenti amministrazioni: 1) Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le politiche della famiglia; 2) Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le politiche giovanili; 3) Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le pari opportunità; 4) Ministero della solidarietà sociale; 5) Ministero della pubblica istruzione; 6) Ministero della salute; 7) Ministero degli affari esteri; 8) Ministero dell'interno; 9) Ministero della giustizia; 10) Ministero del lavoro e della previdenza sociale; 11) Ministero dell'economia e delle finanze; 12) Ministero delle comunicazioni; b) un rappresentante dell'Istituto degli Innocenti di Firenze; c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); d) sei rappresentanti indicati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; e) tre rappresentanti indicati dall'Associazione nazionale comuni d'Italia; f) un rappresentante dell'Unione province italiane; g) un rappresentante dell'Unione nazionale delle comunità montane; h) un rappresentante del Comitato italiano UNICEF; i) un rappresentante della Società italiana di pediatria; l) un rappresentante per ciascuna delle confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL; m) un rappresentante dell'Associazione giudici per i minorenni; n) un rappresentante del Sindacato unitario nazionale delle assistenti sociali (SUNAS); o) un rappresentante dell'Ordine nazionale degli assistenti sociali; p) un rappresentante dell'Ordine nazionale degli psicologi; q) un rappresentante dell'Associazione nazionale degli avvocati per la famiglia e i minori; r) un rappresentante dell'Ordine nazionale dei giornalisti; s) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei pedagogisti; t) un rappresentante dell'Associazione nazionale degli educatori professionali; u) rappresentanti di organizzazioni del volontariato e del terzo settore che operano nel settore dell'infanzia e dell'adolescenza, individuati con decreto del Ministro della solidarietà sociale e del Ministro delle politiche per la famiglia, fino ad un massimo di otto; v) esperti individuati con decreto del Ministro della solidarietà sociale e del Ministro delle politiche per la famiglia, fino ad un massimo di otto; z) il responsabile del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui all', di seguito denominato: "Centro di documentazione e analisi", ed il coordinatore delle attività scientifiche di cui all'. 2. Alle attività di segreteria connesse con il funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le ordinarie risorse umane e strumentali del Dipartimento delle politiche per la famiglia e del Ministero della solidarietà sociale. 3. Ai componenti dell'Osservatorio spetta esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Per i componenti estranei alla pubblica amministrazione il predetto rimborso è equiparato a quello dei dirigenti di seconda fascia dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;103#art-2