Art. 2 · Attività del Comitato per l'imprenditoria femminile

Art. 2

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Attività del Comitato per l'imprenditoria femminile

In vigore dal 4 ago 2007
1. Il Comitato ha compiti di indirizzo, di coordinamento, di concertazione, di programmazione generale in ordine agli interventi previsti in materia di azioni positive per l'imprenditoria femminile. Il Comitato promuove altresì lo studio, la ricerca e l'informazione sull'imprenditorialità femminile. 2. Il Comitato può procedere ad audizioni di rappresentanti di associazioni, di esperti e tecnici. 3. Le spese relative al funzionamento del Comitato gravano su apposito capitolo iscritto nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le cui risorse saranno individuate in modo da assicurare la riduzione complessiva del 30 per cento delle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2005 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli organismi rientranti nella previsione di cui all'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per l'anno 2006 la riduzione prevista dall'articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge e il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla data di entrata in vigore del decreto.
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