Art. 4 · Disposizioni comuni

Art. 4

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Disposizioni comuni

In vigore dal 28 giu 2007
1. Gli organismi di cui agli durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, i predetti organismi presentano una relazione sull'attività svolta al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dei singoli organismi e della conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti dei suddetti organismi possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata degli stessi. In caso di nomina di nuovi componenti, si tiene conto del principio di pari opportunità tra uomini e donne. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 aprile 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri De Castro, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Santagata, Ministro per l'attuazione del programma di Governo Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 395
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