Art. 1
1 / 4Riordino di organismi
In vigore dal 28 giu 2007
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, ed in particolare l'articolo 29, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;
Ritenuta la necessità di procedere alla razionalizzazione dell'organizzazione degli organismi istituiti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali anteriormente al 4 luglio 2006;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 5 marzo 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;
Emana
il seguente regolamento:
.
Riordino di organismi
1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono confermati e continuano ad operare, per la durata indicata nel comma 2, i seguenti organismi istituiti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
a) Comitato del patrimonio agroalimentare, istituito dall'articolo 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
b) Comitato di valutazione degli organismi di controllo in agricoltura biologica, istituito dall' del decreto legislativo 17 maggio 1995, n. 220;
c) Osservatorio per l'imprenditoria giovanile in agricoltura, istituito dall'articolo 8 della legge 15 dicembre 1998, n. 441;
d) Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, istituita dall' del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154;
e) Nucleo per i sistemi informativi e statistici in agricoltura, istituito ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79;
f) il Nucleo di valutazione degli investimenti del Ministero, istituito ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144.
2. Fermo quanto previsto dall', comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i compensi dei componenti degli organismi di cui al comma 1, sono ridotti del 30 per cento rispetto all'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'articolo 29 opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-04-04;70#art-1