Art. XIII · Impostazione all'estero di invii della posta-lettere
Protocollo finale della Convenzione Postale EuropeaParte quarta

Art. XIII

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Impostazione all'estero di invii della posta-lettere

In vigore dal 17 mar 2007
Articolo XIII Impostazione all'estero di invii della posta-lettere 1. Le amministrazioni postali di America (Stati Uniti), Australia, Austria, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Grecia e Nuova Zelanda si riservano il diritto di riscuotere una tassa, in rapporto al costo dei lavori causati, a carico di ogni amministrazione postale che, in base all'.4, rinvii loro degli oggetti i quali, all'origine, non erano stati spediti come invii postali dai loro servizi. 2. In deroga all'.4, l'amministrazione postale del Canada si riserva il diritto di riscuotere dall'amministrazione di origine una remunerazione che le consenta di recuperare, come minimo, i costi sostenuti per il trattamento di tali invii. 3. L'.4 autorizza l'amministrazione postale di destinazione a richiedere all'amministrazione di impostazione un'adeguata remunerazione per la distribuzione di invii della posta-lettere impostati all'estero in grande quantità. L' Australia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord si riservano il diritto di limitare tale pagamento all'importo corrispondente alla tariffa interna del Paese di destinazione applicabile ad invii equivalenti. 4. L'.4 autorizza l'amministrazione postale di destinazione a richiedere all'amministrazione di impostazione un'adeguata remunerazione per la distribuzione di invii della posta-lettere impostati all'estero in grande quantità. I seguenti paesi si riservano il diritto di contenere tale pagamento entro i limiti autorizzati dai Regolamento per il corriere in grande quantità: America (stati Uniti), Banahmas, Barbados, Brunei Darussalam, Cina (Rep.pop.), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Territori d'oltremare dipendenti dal Regno Unito, Grenada, Guyana, india, Malesia, Nepal, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Antille olandesi e Aruba Santa Lucia, San Vincenzo e Grenadine, Singapore, Sri Lanka, Suriname e Tailandia. 5. Nonostante le riserve di cui al punto 4, i seguenti paesi si riservanio il diritto di applicare, nella loro integrità, le disposizioni dell' della Convenzione al corriere ricevuto dai paesi membri dell'Unione: Germania, Arabia Saudita, Argentina, Austria, Benin, Brasile, Burkina Faso, Camerun, Cipro, Costa d'Avorio (Rep.), Danimarca, Egitto, Francia, Grecia, Guinea, Israele, Italia, Giappone, Giordania, Libano, Lussemburgo, Mali, Marocco, Mauritania, Monaco, Norvegia, Portogallo, Senegal, Siria (Rep. araba) e Togo. 6. In applicazione dell'.4, l'amministrazione postale della Germania si riserva il diritto di richiedere all'amministrazione postale del paese di impostazione degli invii la remunerazione di una somma equivalente a quella che avrebbe riscosso dall'amministrazione postale del paese in cui risiede il mittente. 7. Nonostante le riserve di cui all'articolo XIII, la Cina (Rep. Pop.) si riserva il diritto di contenere qualunque pagamento a titolo di distribuzione degli invii della pista-lettere impostati all'estero in grande quantità, entro i limiti autorizzati dalla Convenzione dell'UPU e dal Regolamento della posta-lettere per il corriere in grande quantità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-01-12;18#art-pfd-xiii