Art. XII · Tassa di presentazione alla dogana
Protocollo finale della Convenzione Postale EuropeaParte quarta

Art. XII

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Tassa di presentazione alla dogana

In vigore dal 17 mar 2007
Articolo XII Tassa di presentazione alla dogana 1. L'amministrazione postale del Gabon si riserva il diritto di riscuotere, a carico dei suoi clienti, una tassa di presentazione alla dogana. 2. Le amministrazioni postali di Congo (Rep.) e Zambia si riservano il diritto di riscuotere, a carico dei propri clienti, una tassa di presentazione alla dogana per i pacchi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-01-12;18#art-pfd-xii