Protocollo finale della Convenzione Postale Europea›Parte quarta
Art. XI
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In vigore dal 17 mar 2007
Articolo XI
Reclami
1. In deroga all'.3, le amministrazioni postali di Arabia Saudita, Bulgaria (Rep.), Capo Verde, Egitto, Gabon, Territori d'oltremare dipendenti dal Regno Unito, Grecia, Iran (REP. Islamica), Kirgizistan, Mongolia, Myanmar, Uzbekistan, Filippine, Rep. Pop. dem.
di Corea, Sudan, Siria (Rep. Araba), Ciad, Turkmenistan, Ucraina e Zambia si riservano il diritto di riscuotere una tassa di reclamo a carico dei loro clienti per gli invii della posta-lettere.
2. In deroga all'.3, le amministrazioni postali di Argentina, Austria, Azerbaidjan, Slovacchia e Repubblica Ceca si riservano il diritto di riscuotere una tassa speciale qualora, a conclusione degli atti svolti in conseguenza del reclamo, questo risulti ingiustificato.
3. Le amministrazioni postali di Afghanistan, Arabia Saudita, Bulgaria (Rep.), Capo Verde, Gabon, Iran (Rep. Islamica), Kirgizistan, Mongolia, Myanmar, Uzbekistan, Sudan, Suriname, Siria (Rep. Araba), Turkmenistan, Ucraina e Zambia si riservano il diritto di riscuotere dai clienti una tassa di reclamo per i pacchi.
4. In deroga all'.3, le amministrazioni postali di America (Stati Uniti), Brasile e Panama (Rep.) si riservano il diritto di riscuotere dai clienti una tassa di reclamo per gli invii della posta-lettere e i pacchi postali impostati nei paesi che applicano tale genere di tassa in virtù delle disposizioni di cui ai punti da 1 a 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-01-12;18#art-pfd-xi