Protocollo finale della Convenzione Postale Europea›Parte quarta
Art. X
55 / 60Oggetti soggetti a diritti doganali
In vigore dal 17 mar 2007
Articolo X
Oggetti soggetti a diritti doganali
1. Con riferimento all', le amministrazioni postali dei seguenti paesi non accettano invii con valore dichiarato contenenti oggetti passibili di diritti doganali: Bangladesh e Salvador.
2. Con riferimento all', le amministrazioni postali dei seguenti paesi non accettano lettere ordinarie e raccomandate contenenti oggetti passibili di diritti doganali: Afghanistan, Albania, Azerbaidjan, Bielorussia, Cambogia, Cile, Colomba, Cuba, Salvador, Estonia, Italia, Lettonia, Nepal, Uzbekistan, Perù, Rep.
Pop. dem. di Corea, San Marino, Turkmenistan, Ucraina e Venezuela.
3. Con riferimento all', le amministrazioni postali dei seguenti paesi non accettano lettere ordinarie contenenti oggetti passibili di diritti doganali: Benin, Burkina Faso, Costa d'Avorio (Rep.), Gibuti, Mali e Mauritania.
4. Nonostante le disposizioni di cui ai punti da 1 a 3, gli invii di sieri, vaccini, nonché gli invii di medicinali di urgente necessità difficilmente procurabili sono ammessi in tutti i casi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-01-12;18#art-pfd-x