Art. IX · Divieti (pacchi postali)
Protocollo finale della Convenzione Postale EuropeaParte quarta

Art. IX

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Divieti (pacchi postali)

In vigore dal 17 mar 2007
Articolo IX Divieti (pacchi postali) 1. Le amministrazioni postali del Myanmar e Zambia sono autorizzate a non accettare pacchi con valore dichiarato contenenti oggetti preziosi trattati nell'.6.1.3.1, dato che ciò è contrario alla loro regolamentazione interna. 2. Eccezionalmente, le amministrazioni postali del Libano e del Sudan non accettano pacchi contenenti monete, biglietti di Stato o qualsiasi valore al portatore, travellers' cheques, platino, oro o argento, lavorati o non, pietre preziose o altri oggetti preziosi, o contenenti liquidi ed elementi che si liquefanno facilmente o articoli di vetro o similari o comunque fragili. Essi non sono vincolati alle disposizioni a ciò relative del Regolamento concernente i pacchi postali. 3. L'amministrazione postale del Brasile è autorizzata a non accettare pacchi con valore dichiarato contenenti monete e biglietti di Stato in circolazione, nè qualsiasi altro valore al portatore, dato che ciò è contrario alla sua regolamentazione interna. 4. L'amministrazione postale del Ghana è autorizzata a non accettare pacchi con valore dichiarato contenenti monete e biglietti di Stato in circolazione, dato che ciò è contrario alla sua regolamentazione interna. 5. Oltre agli oggetti elencati nell', l'amministrazione postale dell'Arabia Saudita è autorizzata a non accettare pacchi contenenti monete, biglietti di Stato o titoli di qualsiasi tipo al portatore, travellers' cheques, platino, oro o argento, lavorati o non, pietre preziose o altri oggetti preziosi. Nè accetta pacchi contenenti medicinali di qualsiasi tipo, a meno che essi non siano accompagnati da una prescrizione medica emanata da una autorità ufficiale competente, prodotti destinati a spegnere fuochi, liquidi chimici o articoli contrari ai principi della religione islamica. 6. Oltre agli oggetti elencati nell', l'amministrazione postale dell'Oman non accetta pacchi contenenti: 6.1 medicine di qualsiasi tipo a meno che non siano accompagnati da una prescrizione medica emanata da una autorità ufficiale competente; 6.2 prodotti destinati a spegnere fuochi o liquidi chimici; 6.3 articoli contrari ai principi della religione islamica. 7. Oltre agli oggetti elencati nell', l'amministrazione postale dell'Iran (Rep. Islamica) è autorizzata a non accettare pacchi contenenti articoli contrari ai principi della religione islamica. 8. L'amministrazione postale delle Filippine è autorizzata a non accettare pacchi contenenti monete, biglietti di Stato o qualsiasi valore al portatore, travellers' cheques, platino, oro o argento, lavorati o non, pietre preziose o altri oggetti preziosi, o contenenti liquidi o elementi che si possono facilmente liquefare o articoli di vetro o similari o comunque fragili. 9. L'amministrazione postale dell'Australia non accetta invii postali di alcun tipo contenenti lingotti o banconote. 10. L'amministrazione postale della Cina (Rep. Pop.) non accetta pacchi ordinari contenenti monete, biglietti di Stato o titoli di alcun tipo al portatore, travellers' cheques, platino, oro o argento, sia lavorati che non, pietre preziose o altri oggetti preziosi. Inoltre, con eccezione della Regione amministrazione speciale di Hong Kong, pacchi con valore dichiarato contenenti monete, biglietti di Stato o titoli di qualsiasi tipo al portatore e travellers' cheques non vengono accettati. 11. L'amministrazione postale della Mongolia si riserva il diritto di non accettare, secondo la sua legislazione nazionale, pacchi contenenti monete, biglietti di Stato, titoli al portatore e travellers' cheques. 12. L'amministrazione postale della Lettonia non accetta pacchi ordinari nè con valore dichiarato contenenti monete, banconote, assegni o titoli di qualsiasi tipo al portatore (assegni) o valuta estera, e declina ogni responsabilità in caso di perdita o danneggiamento di simili invii.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-01-12;18#art-pfd-ix