Art. IV · Servizi di base
Protocollo finale della Convenzione Postale EuropeaParte quarta

Art. IV

49 / 60

Servizi di base

In vigore dal 17 mar 2007
Articolo IV Servizi di base 1. Malgrado le disposizioni dell', l'Australia non approva l'estensione dei servizi di base ai pacchi postali. 2. Le disposizioni di cui all'.2.4 non si applicano alla Gran Bretagna, la cui legislazione nazionale impone un limite di peso inferiore. La legislazione relativa alla sanità e alla sicurezza limita a 20 chilogrammi il peso dei sacchi per corriere.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-01-12;18#art-pfd-iv