Protocollo finale della Convenzione Postale Europea›Parte quarta
Art. II
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In vigore dal 17 mar 2007
Articolo II
Tasse
1. In deroga all', le amministrazioni postali di Australia, Canada e Nuova Zelanda sono autorizzate a riscuotere imposte postali diverse da quelle previste dai Regolamenti, quando tali imposte siano ammissibili per la legislazione del loro paese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-01-12;18#art-pfd-ii