Convenzione Postale Universale›Parte prima
Art. 8
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In vigore dal 17 mar 2007
Francobolli
1. La denominazione "francobollo" è protetta in virtù della presente Convenzione ed è riservata esclusivamente ai francobolli che soddisfano le condizioni di questo articolo e dei Regolamenti.
2. Il francobollo:
2.1 è emesso esclusivamente da un'autorità emittente competente, conformemente agli Atti dell'UPU; l'emissione di francobolli comprende la loro distribuzione;
2.2 è un attributo di sovranità e costituisce:
2.2.1 una prova del pagamento dell'affrancatura corrispondente al suo valore intrinseco, quando è apposto su un invio postale conformemente agli Atti dell'Unione;
2.2.2 una fonte di entrate supplementari per le amministrazioni postali, in quanto oggetto filatelico;
2.3 deve essere in circolazione sul territorio di origine dell'amministrazione emittente per un utilizzo ai fini di affrancatura o di filatelia.
3. In quanto attributo di sovranità, il francobollo contiene:
3.1 il nome dello Stato membro o territorio da cui si evince l'amministrazione postale emittente, in caratteri latini;
3.1.1 facoltativamente, l'emblema ufficiale dello Stato da cui si evince l'amministrazione postale emittente;
3.1.2 in linea di massima, il suo valore facciale in caratteri latini o numeri arabi;
3.1.3 facoltativamente, l'indicazione "Poste" in caratteri latini o in altro carattere.
4. Gli emblemi di Stato, i segni ufficiali di controllo e gli emblemi di organizzazioni intergovernative figuranti sul francobolli sono protetti, ai sensi della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà intellettuale.
5. I soggetti e motivi dei francobolli devono:
5.1 essere conformi allo spirito del preambolo della Costituzione dell'UPU e alle decisioni prese dagli organi dell'Unione;
5.2 essere in stretto rapporto con l'identità culturale del paese dell'amministrazione postale emittente o contribuire alla promozione della cultura o al mantenimento della pace;
5.3 avere, in caso di commemorazione di personalità o eventi estranei al paese o alterritorio dell'amministrazione postale emittente, uno stretto legame con il detto paese o territorio;
5.4 essere privi di carattere politico o offensivo verso una personalità o un paese;
5.5 rivestire un significato importante per il paese da cui si evince l'amministrazione postale emittente o per quest'ultima.
6. In quanto oggetto di diritti di proprietà intellettuale, il francobollo può contenere:
6.1 l'indicazione del diritto dell'amministrazione postale emittente di utilizzare i relativi diritti di proprietà, e precisamente: i diritti d'autore, tramite l'applicazione del simbolo di copyright (C), l'indicazione del proprietario dei diritti d'autore e la menzione dell'anno di emissione;
6.1.1 il marchio registrato sul territorio del Paese membro di cui rileva l'amministrazione postale emittente, tramite l'apposizione del simbolo di registrazione del marchio (R) dopo il nome dei marchio;
6.2 il nome dell'artista;
6.3 il nome del tipografo.
7. Le marche di affrancatura postale, le impronte di macchine affrancatrici e le impronte a stampa o di altri procedimenti di stampa o timbratura conformi agli Atti dell'UPU possono essere utilizzati solo con l'autorizzazione dell'amministrazione postale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-01-12;18#art-cpu-8