Convenzione Postale Universale›Parte prima
Art. 7
24 / 60Esenzione dalle tasse postali
In vigore dal 17 mar 2007
Esenzione dalle tasse postali
1. Principio
1.1 I casi di franchigia postale, in quanto esonero dal pagamento dell'affrancatura, sono espressamente previsti dalla Convenzione.
Tuttavia, i Regolamenti possono fissare disposizioni che prevedono sia l'esenzione dal pagamento dell'affrancatura che l'esenzione dal pagamento delle spese di transito, delle spese terminali e delle quote-parti di arrivo per gli invii di posta-lettere e pacchi postali relativi al servizio postale inviati dalle amministrazioni postali e dalie Unioni ristrette. Inoltre, gli invii di posta-lettere e i pacchi postali spediti dal Bureau internazionale dell'UPU alle Unioni ristrette e alle amministrazioni postali sono considerati invii relativi al servizio postale ed esenti da ogni tassa postale.
Tuttavia, l'amministrazione di origine ha facoltà di percepire sovrattasse aeree per questi ultimi invii.
2. Prigionieri di guerra e internati civili
2.1 Sono esenti da ogni tassa postale, ad esclusione delle sovrattasse aeree, gli invii della posta-lettere, i pacchi postali e gli invii dei servizi finanziari postali indirizzati ai prigionieri di guerra o da questi spediti, sia direttamente, sia per mezzo degli uffici menzionati nei Regolamenti della Convenzione e dell'Accordo riguardante i servizi di pagamento della posta. I belligeranti raccolti e internati in un Paese neutrale sono assimilati ai prigionieri di guerra propriamente detti per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni che precedono.
2.2 Le disposizioni previste al punto 2.1 si applicano altresì agli invii di posta-lettere, ai pacchi postali e agli invii dei servizi finanziari postali, provenienti da altri paesi e indirizzati alle persone civili internate di cui alla Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra, o da queste spediti, sia direttamente, sia attraverso gli uffici menzionati dai Regolamenti della Convenzione e dell'Accordo riguardante i servizi di pagamento della posta.
2.3 Gli uffici menzionati nei Regolamenti della Convenzione e dell'Accordo riguardante i servizi dl pagamento della posta godono ugualmente della franchigia postale per gli invii della posta-lettere, i pacchi postali e gli invii dei servizi finanziari postali concernenti le persone di cui ai punti 2.1 e 2.2, che essi spediscono o ricevono sia direttamente sia a titolo di intermediari. 2.4 I pacchi sono ammessi in franchigia postale fino al peso di 5 chilogrammi. Il limite di peso è aumentato fino a 10 kg. per gli invii il cui contenuto è indivisibile e per quelli indirizzati a un campo o ai suoi fiduciari per essere recapitati ai prigionieri.
2.5 Nell'ambito del regolamento dei conti tra le amministrazioni postali, i pacchi di servizio e i pacchi dei prigionieri di guerra e intemati civili non comportano l'attribuzione di alcuna quota parte, eccezion fatta per le spese di trasporto aereo applicabili ai pacchi aerei.
3. Cecogrammi
3.1 I cecogrammi sono esenti da ogni tassa postale, ad esclusione delle sovrattasse aeree.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-01-12;18#art-cpu-7