Convenzione Postale Universale›Parte quarta
Art. 37
44 / 60Riserve presentate in occasione del Congresso
In vigore dal 17 mar 2007
Riserve presentate in occasione del Congresso
1. Non è autorizzata alcuna riserva incompatibile con l'oggetto e la finalità dell'Unione.
2. In linea generale, i paesi membri che non riescono a condividere il loro punto di vista con gli altri paesi membri devono cercare, per quanto possibile, di allinearsi al parere della maggioranza. Le riserva deve farsi in caso di assoluta necessità ed essere adeguatamente motivata.
3. La riserva ad articoli della presente Convenzione deve essere sottoposta al Congresso sotto forma di proposta scritta in una delle lingue di lavoro dell'Ufficio Internazionale, conformemente alle relative disposizioni del Regolamento interno del Congresso.
4. Per avere effetto, la riserva sottoposta al Congresso deve essere approvata dalla maggioranza richiesta in ogni caso per la modifica dell'articolo al quale la stessa riserva si riferisce.
5. In linea di principio, la riserva è applicata su una base di reciprocità tra il paese membro che l'ha emessa e gli altri paesi membri.
6. La riserva alla presente Convenzione sarà inserita nel Protocollo finale della presente Convenzione sulla base della proposta approvata dal Congresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-01-12;18#art-cpu-37