Art. 32 · Spese di transito
Convenzione Postale UniversaleParte terza

Art. 32

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Spese di transito

In vigore dal 17 mar 2007
Spese di transito I dispacci chiusi e gli invii in transito allo scoperto scambiati tra due amministrazioni o tra due uffici dello stesso paese per mezzo dei servizi di una o più amministrazioni (servizi terzi) sono sottoposti al pagamento di spese di transito. Queste ultime costituiscono una retribuzione per le prestazioni riguardanti il transito territoriale, il transito marittimo ed il transito aereo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-01-12;18#art-cpu-32