Art. 26 · Reciprocità applicabile alle riserve riguardanti la responsabilità
Convenzione Postale Universale

Art. 26

13 / 60

Reciprocità applicabile alle riserve riguardanti la responsabilità

In vigore dal 17 mar 2007
Reciprocità applicabile alle riserve riguardanti la responsabilità 1. In deroga alle disposizioni degli articoli da 22 a 25, ogni Paese membro che si riservi il diritto di non pagare l'indennità relativa alla responsabilità, non ha diritto ad un'indennità di tale natura da parte di un altro paese membro che accetta di assumersi la responsabilità conformemente alle disposizioni degli articoli summenzionati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-01-12;18#art-cpu-26