Convenzione Postale Universale
Art. 26
13 / 60Reciprocità applicabile alle riserve riguardanti la responsabilità
In vigore dal 17 mar 2007
Reciprocità applicabile alle riserve riguardanti la
responsabilità
1. In deroga alle disposizioni degli articoli da 22 a 25, ogni Paese membro che si riservi il diritto di non pagare l'indennità relativa alla responsabilità, non ha diritto ad un'indennità di tale natura da parte di un altro paese membro che accetta di assumersi la responsabilità conformemente alle disposizioni degli articoli summenzionati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-01-12;18#art-cpu-26