Convenzione Postale Universale›Parte seconda
Art. 20
37 / 60Norme e obiettivi in materia di qualità del servizio
In vigore dal 17 mar 2007
Norme e obiettivi in materia di qualità del servizio
1. Le amministrazioni devono fissare e rendere pubbliche le norme e gli obiettivi in materia di distribuzione degli invii di posta-lettere e dei pacchi in arrivo.
2. Tali norme e obiettivi, maggiorati del tempo normalmente richiesto per Io sdoganamento, non devono essere meno favorevoli di quelli applicati alle stesse categorie di invii del loro servizio interno.
3. Le amministrazioni postali di origine devono ugualmente fissare e pubblicare delle norme "end to end" per gli invii prioritari e gli invii aerei della posta-lettere, così come per i pacchi e i pacchi economici di superficie.
4. Le amministrazioni postali valutano l'applicazione delle norme di qualità del servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-01-12;18#art-cpu-20