Art. 2 · Designazione della o delle entità incaricate di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione alla Convenzione
Convenzione Postale UniversaleParte prima

Art. 2

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Designazione della o delle entità incaricate di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione alla Convenzione

In vigore dal 17 mar 2007
Designazione della o delle entità incaricate di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione alla Convenzione 1. I Paesi membri notificano al Bureau internazionale, entro sei mesi dalla chiusura del Congresso, il nome e l'indirizzo dell'organo di governo incaricato della supervisione degli affari postali. Inoltre, i Paesi membri entro lo stesso periodo comunicano anche, il nome e l'indirizzo del o degli operatori designati ufficialmente ad assicurare l'esecuzione dei servizi postali e adempiere agli obblighi derivanti dagli Atti dell'Unione sul proprio o loro territori. Tra i due Congressi, qualunque cambiamento riguardante gli organi di governo e gli operatori designati ufficialmente deve essere notificato al Bureau internazionale nel più breve tempo possibile.
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