Art. 18 · Controllo doganale. Diritti doganali e altri diritti.
Convenzione Postale UniversaleParte seconda

Art. 18

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Controllo doganale. Diritti doganali e altri diritti.

In vigore dal 17 mar 2007
Controllo doganale. Diritti doganali e altri diritti. 1. L'amministrazione del Paese di origine e quella del Paese di destinazione sono autorizzate a sottoporre gli invii al controllo doganale secondo la loro legislazione 2. Gli invii sottoposti al controllo doganale possono essere gravati, a titolo postale, di una tassa di presentazione in dogana il cui ammontare indicativo è fissato dai Regolamenti. Tale tassa viene percepita soltanto a titolo di presentazione in dogana e di sdoganamento degli invii gravati di diritti doganali o di ogni altro diritto della stessa natura. 3. Le amministrazioni postali che hanno ottenuto l'autorizzazione a operare lo sdoganamento per conto dei clienti sono autorizzate a percepire dai clienti una tassa basata sui costi reali dell'operazione. 4. Le amministrazioni postali sono autorizzate a percepire sui mittenti o sui destinatari degli invii, secondo il caso, i diritti doganali ed ogni altro diritto eventuale.
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