Art. 14 · Posta elettronica, EMS, logistica integrata e nuovi servizi
Convenzione Postale UniversaleParte seconda

Art. 14

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Posta elettronica, EMS, logistica integrata e nuovi servizi

In vigore dal 17 mar 2007
Posta elettronica, EMS, logistica integrata e nuovi servizi 1. Le amministrazioni postali possono convenire tra loro di partecipare ai seguenti servizi descritti nei Regolamenti: 1.1. la posta elettronica, che è un servizio che utilizza la trasmissione elettronica dei messaggi; 1.2 IEMS, che è un servizio postale espresso destinato a documenti e merci e che costituisce, per quanto possibile, il servizio postale fisico più veloce; le amministrazioni postali hanno la facoltà di fornire tale servizio sulla base dell'Accordo standard EMS multilaterale o di accordi bilaterali; 1.3 il servizio di logistica integrata, che risponde pienamente ai bisogni della clientela in materia di logistica e comprende le tappe che precedono e seguono la trasmissione fisica delle merci e dei documenti; 1.4 la marcatura postale elettronica, che attesta in maniera probante la realtà di un evento elettronico, sotto una data forma, in un certo momento, e al quale hanno partecipato una o più parti. 2. Le amministrazioni postali possono, di comune accordo, creare un nuovo servizio non espressamente previsto dagli Atti dell'Unione. Le tasse relative al nuovo servizio sono fissate da ogni amministrazione interessata, tenuto conto delle spese di gestione del servizio.
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