Art. 12 · Servizi di base
Convenzione Postale UniversaleParte seconda

Art. 12

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Servizi di base

In vigore dal 17 mar 2007
Servizi di base 1. I Paesi membri assicurano l'accettazione, il trattamento, il trasporto e la distribuzione degli invii della posta-lettere. 2. Gli invii della posta-lettere comprendono: 2.1 invii prioritari e non prioritari fino a 2 chilogrammi; 2.2 lettere, cartoline postali, stampe e pacchetti fino a 2 chilogrammi; 2.3 cecogrammi fino a 7 chilogrammi; 2.4 sacchi speciali contenenti giornali, scritti periodici, libri e stampati similari, al medesimo destinatario e con la stessa destinazione, denominati "sacchi M", fino a 30 chilogrammi. 3. Gli invii della posta-lettere sono classificati secondo la velocità di trattamento o secondo il contenuto, conformemente al Regolamento della posta-lettere. 4. Limiti di peso superiori a quelli indicati al punto 2 si applicano facoltativamente ad alcune categorie di posta-lettere, secondo le condizioni precisate nel Regolamento della posta-lettere. 5. I Paesi membri assicurano ugualmente l'accettazione, il trattamento, il trasporto e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 chilogrammi, sia seguendo le disposizioni della Convenzione sia, nei caso dei pacchi in uscita e dopo accordi bilaterali, impiegando qualsiasi altro mezzo più vantaggioso per i clienti. 6. Limiti di peso superiori a 20 chilogrammi si applicano facoltativamente ad alcune categorie di pacchi postali, secondo le condizioni precisate nel Regolamento dei pacchi postali. 7. Tutti i Paesi la cui amministrazione postale non si occupi del trasporto dei pacchi hanno la facoltà di fare applicare le clausole della Convenzione dalle imprese di trasporto. È possibile, allo stesso tempo, limitare questo servizio ai pacchi con provenienza o destinazione in località servite da tali imprese. 8. In deroga alle disposizioni previste al punto 5, i paesi che, prima del 1 gennaio 2001, non rientravano nell'Accordo riguardante i pacchi postali, non sono tenuti ad assicurare il servizio dei pacchi postali.
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