Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 14 feb 2007
1. Dopo l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente: «Art. 7-bis. Segreteria tecnica 1. La Segreteria tecnica assicura al Ministro il supporto conoscitivo specialistico nel campo delle comunicazioni per la elaborazione, la impostazione e la verifica degli effetti di politiche generali e di settore. La Segreteria tecnica è composta, nell'ambito delle unità del contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, da esperti altamente qualificati nel settore delle comunicazioni. 2. La Segreteria tecnica è diretta e coordinata dal Capo della Segreteria tecnica individuato dal Ministro con proprio provvedimento e scelto tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovati titoli professionali e culturali attinenti ai settori di competenza del Ministero.».
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-12-29;309#art-3