Art. 8 · O n e r i

Art. 8

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O n e r i

In vigore dal 1 mar 2007
1. Sono a carico degli assegnatari degli alloggi, qualunque sia il titolo della concessione, i seguenti oneri: a) spese per le piccole riparazioni di cui all'articolo 1609 del codice civile; b) spese per i danni prodotti o causati da negligenza o cattivo uso dell'alloggio; c) spese per il consumo dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento, per lo smaltimento dei rifiuti ed ogni ulteriore onere per le utenze riconducibili all'alloggio in uso. Nel caso di forniture comuni con la sede dell'istituto, le spese a carico dell'utente dell'alloggio sono, comunque, limitate alla sola parte insistente sull'edificio comune. 2. Sono a carico dell'Amministrazione penitenziaria le spese relative a: a) impianti per la sicurezza e per la prevenzione degli infortuni ritenuti necessari; b) servizi per la prevenzione incendi; c) illuminazione delle strade di accesso, dei cortili e delle aree di transito; d) assicurazioni, se ritenute necessarie dall'Amministrazione, imposte e tasse relative agli immoblli ed agli impianti connessi; e) esecuzione dei lavori concernenti la stabilità e la straordinaria manutenzione. 3. Restano a carico dell'Amministrazione penitenziaria le eventuali spese di manutenzione che si rendano necessarie nell'intervallo di tempo tra il rilascio dell'alloggio da parte dell'utente e la consegna al successivo assegnatario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-11-15;314#art-8