Art. 4 · Alloggi in concessione gratuita per speciali ragioni di servizio

Art. 4

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Alloggi in concessione gratuita per speciali ragioni di servizio

In vigore dal 1 mar 2007
1. Al personale dell'Amministrazione penitenziaria trasferito per ragioni di sicurezza, valutate e confermate dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, può essere assegnato in concessione un alloggio di servizio a titolo gratuito, con priorità assoluta rispetto agli altri soggetti indicati al comma 2 ed all'. La durata della concessione è correlata alle esigenze di sicurezza poste a base del trasferimento. 2. Al personale dell'Amministrazione penitenziaria incaricato dello svolgimento di particolari e temporanee attività fuori dalla sede di servizio, può essere assegnato in concessione un alloggio di servizio a titolo gratuito, per il tempo di durata dell'incarico. 3. L'assegnazione prevista dai commi 1 e 2 è disposta dal direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, su domanda dell'interessato. Nel caso in cui il numero delle richieste sia superiore alle disponibilità, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'. 4. La concessione a titolo gratuito per ragioni di servizio prevista dal presente articolo non può superare la durata di tre anni. Se le ragioni di servizio perdurano, può essere disposta la proroga della concessione, per un ulteriore triennio, non rinnovabile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-11-15;314#art-4