Art. 2
2 / 13Alloggi assegnati gratuitamente in connessione con l'incarico svolto
In vigore dal 1 mar 2007
Alloggi assegnati gratuitamente in connessione con l'incarico svolto 1. Gli alloggi di servizio sono assegnati in concessione a titolo gratuito al personale con incarico di:
a) direttore titolare di istituto penitenziario o di scuola di formazione ed aggiornamento del personale;
b) comandante del reparto di istituto penitenziario o di scuola di formazione ed aggiornamento del personale;
c) provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria.
2. All'atto del conferimento di uno degli incarichi indicati al comma 1, è disposta l'assegnazione dell'alloggio, previa verifica delle condizioni soggettive di cui all'.
3. All'assegnatario spetta l'uso dell'alloggio individuato dall'Amministrazione penitenziaria. Resta fermo il divieto di occupare locali diversi da quelli destinati dall'Amministrazione penitenziaria alla specifica funzione.
4. Anche ai fini delle necessarie misure di sicurezza e per la durata del mandato, il Ministro della giustizia può fruire di alloggio di servizio dell'Amministrazione penitenziaria. In caso di motivata necessità, esclusivamente per motivi di sicurezza e per periodi determinati, i Sottosegretari di Stato alla giustizia possono fruire di alloggi di servizio dell'Amministrazione penitenziaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-11-15;314#art-2