Art. 7 · Nomina ad orchestrale
Capo II

Art. 7

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Nomina ad orchestrale

In vigore dal 22 nov 2006
1. La nomina ad orchestrale avviene mediante concorso pubblico al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici; b) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio nel corpo di polizia penitenziaria; c) requisiti morali e di condotta; d) diploma d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario; e) diploma nello strumento musicale per il quale concorrono o per strumento affine come da allegata tabella E, conseguito presso gli istituti superiori di studi musicali e coreutici; f) età stabilita dall', comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 1° febbraio 2000, n. 50. 2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici, che abbiano riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-09-18;276#art-7