Art. 22 · Norme transitorie per l'accesso alla banda musicale in sede di prima attuazione
Capo IV

Art. 22

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Norme transitorie per l'accesso alla banda musicale in sede di prima attuazione

In vigore dal 22 nov 2006
Norme transitorie per l'accesso alla banda musicale in sede di prima attuazione 1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulta aver svolto, per espresso incarico, compiti propri della banda per un periodo complessivo non inferiore a diciotto mesi, con decreto del direttore generale del personale e della formazione dell'Amministrazione penitenziaria è inquadrato, a domanda, anche in soprannumero, da riassorbirsi al verificarsi delle prime vacanze utili, nella terza parte A e B, in relazione allo strumento suonato, e nella corrispondente qualifica iniziale come indicato all'allegata tabella F, con collocazione dopo l'ultimo dei pari qualifica nel ruolo di destinazione, rispettando l'ordine di anzianità nei ruoli di provenienza e conservando anzianità di servizio complessiva maturata. Il predetto personale che già appartiene al ruolo degli ispettori con qualifica di ispettore o superiore a questa conserva la stessa qualifica rivestita nonché la posizione occupata. L'anzianità maturata nel ruolo degli ispettori dal personale che già vi appartiene è utile ai fini dell'avanzamento alla sola qualifica superiore dello stesso ruolo, come indicato nell'allegata tabella F. 2. Il personale di cui al comma 1 può chiedere di sostenere la prova pratica musicale per l'accesso, nei limiti dei posti disponibili in organico ai sensi della tabella C allegata, alla prima parte A e B ed alla seconda parte A e B di cui all', comma 1, con le modalità stabilite dall'. L'eventuale soprannumero nelle corrispondenti qualifiche di inquadramento nel ruolo degli ispettori che dovesse risultare in conseguenza dell'esito dell'espletamento della prova pratica di cui all' è riassorbito al verificarsi delle prime vacanze utili. 3. Il personale che intende sostenere la suddetta prova musicale deve presentare specifica istanza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Nei confronti del personale che non abbia superato le prove previste dall' continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al comma 1.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-09-18;276#art-22