Art. 3 · Autonomia didattico-istituzionale rapporti con scuole, istituti ed enti

Art. 3

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Autonomia didattico-istituzionale rapporti con scuole, istituti ed enti

In vigore dal 28 mag 2018
1. In attuazione dell'autonomia didattico-istituzionale prevista dall'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, la Scuola: a) collabora, per lo sviluppo di iniziative comuni volte al perseguimento degli obiettivi di cui all', con la Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia, nonché con la Scuola nazionale dell'amministrazione; b) cura i rapporti con tutti gli altri istituti di alta formazione delle amministrazioni pubbliche, in particolare per la promozione e l'interscambio culturale, scientifico e didattico; c) cura i rapporti con strutture similari di altri Paesi, in attuazione delle strategie di cooperazione internazionale del Dipartimento della pubblica sicurezza nello specifico settore della formazione; d) promuove forme di cooperazione mediante accordi o convenzioni e partecipa ad ogni altra forma di collaborazione e di scambio di esperienze, funzionali al perseguimento degli obiettivi istituzionali, con scuole, istituti di alta cultura, società ed enti.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-08-01;256#art-3