Art. 2
2 / 11Compiti della Scuola
In vigore dal 28 mag 2018
1. La Scuola è un'istituzione di alta formazione e cultura, che svolge i seguenti compiti:
a) istituisce e realizza i corsi di formazione, di perfezionamento e di specializzazione, nonché di aggiornamento professionale previsti dal regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2003, n. 400, recante disciplina delle modalità di svolgimento dei corsi destinati al personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato;
b) svolge le attività di formazione permanente e ricorrente per il personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, che si rendano necessarie in relazione alle esigenze istituzionali;
c) organizza conferenze, convegni, incontri e seminari di studio per le esigenze del Dipartimento della pubblica sicurezza e nell'ambito dei propri fini istituzionali svolge attività di ricerca, studio, sperimentazione e consulenza per le esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, al fine di sviluppare e aggiornare costantemente, anche nei settori più innovativi e strategici, i programmi didattici e garantire un'offerta formativa in linea con i più elevati livelli europei ed internazionali;
d) svolge, sulla base di specifici accordi o convenzioni, che disciplinano anche i relativi oneri, attività formative di carattere specialistico per appartenenti ad altre Forze di Polizia, anche estere, e ad altre amministrazioni e organismi pubblici, nonché sviluppa progetti di collaborazione e di interscambio formativo con i soggetti e per le finalità di cui all', comma 1, lettere c) e d)..
2. La Scuola persegue le proprie finalità direttamente o attraverso intese con le competenti Direzioni e Uffici centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-08-01;256#art-2